Il Grado di Maestro Muratore del Marchio è aperto a tutti i Maestri Muratori.
La cerimonia, in cui un Fratello viene “Avanzato”, si può dire che comprenda due Gradi; il primo in cui viene riconosciuto come Mark Man, “Uomo del Marchio”, seguito dal secondo in cui diventa un Mark Master Mason, “Maestro Muratore del Marchio”. Il Marchio cui si fa riferimento nel titolo prende il nome dal marchio o simbolo con cui lo scalpellino identificava la sua opera e si trova ancora oggi in molte cattedrali ed edifici importanti. Si fa molto uso delle Sacre Scritture per istruire il Candidato e i Fratelli nella storia che serve a insegnare che il vero messaggio è quello della contemplazione delle forze e delle debolezze umane.
I primi documenti inglesi relativi al Grado del Marchio risalgono al 1769, quando fu lavorato per la prima volta nel Chapter of Friendship, Royal Arch Chapter n. 257 (ex n. 3) a Portsmouth. Tuttavia, un libretto datato 1599 della Loggia di Edimburgo afferma che diversi Fratelli speculativi avevano apposto i loro marchi dopo i loro nomi. Il Grado è considerato un perfezionamento del Secondo Grado, o Grado di Compagno di Mestiere del Craft. In termini cronologici, il Grado è ambientato al termine della costruzione del Tempio di Re Salomone, successivo quindi al Terzo Grado, o Grado di Maestro Muratore del Craft. Anche per questo motivo sono ammessi al Grado soltanto i Maestri Muratori.
Le insegne dei membri ordinari comprendono un grembiule e un gioiello sul petto. Il grembiule è di capretto bianco con un lembo triangolare bordato da un nastro di due pollici di azzurro con bordi cremisi. Ha rosette dello stesso colore mentre Master e Past Master hanno le rosette sostituite con livelle d’argento. Il gioiello dell’ordine è una chiave di volta attaccata a un nastro che si abbina al grembiule e porta un maglietto e uno scalpello che sono gli strumenti del Grado. La chiave di volta, che reca alcuni caratteri ebraici, è parte integrante della cerimonia.
I Fratelli Maestri Muratori che desiderano essere Avanzati nel Grado del Marchio, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Con Rif. alla propria posizione nei confronti dell’autorità giudiziaria:
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non avere iscrizioni nel Casellario dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per la propria residenza.
- Con Rif. alla propria posizione nei confronti della Libera Muratoria:
- di avere conseguito il Grado di Maestro Muratore (3° Grado) in una Loggia appartenente alla UGLE o ad una Gran Loggia riconosciuta da quest’ultima;
- di non essere stato sottoposto a provvedimenti di espulsione o comunque disciplinari da parte della UGLE o di una Gran Loggia riconosciuta o ritenuta compatibile da quest’ultima;
- di non essere iscritto ad associazioni massoniche che non siano riconosciute o ritenute incompatibili dalla UGLE e dalla GLMMM;
- di non avere in corso richieste di affiliazione ad associazioni massoniche non riconosciute o ritenute incompatibili dalla UGLE e dalla GLMMM.
- Con Rif. al trattamento dei dati personali:
- Di essere a conoscenza -ed implicitamente e specificamente accettare- che il Distretto d’Italia della GLMMM è il rappresentante nel territorio italiano della GLMMM, con sede nel Regno Unito presso la Mark Masons Hall, 86 St. James’s Street, Londra, SW1A 1PL e che pertanto i dati personali sono trattati in ottemperanza alle disposizioni in merito così come previste dalla GLMMM in accordo con la legislazione vigente nel Regno Unito e altresì, per i trattamenti che abbiano luogo in Italia, alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30.06.2003, numero 196 (e successive modificazioni/ integrazioni) in quanto e per quanto applicabili;
- di essere altresì a conoscenza -ed implicitamente e specificamente accettare- che operando nel territorio italiano, il Distretto d’Italia della GLMMM rispetta le leggi italiane afferenti le associazioni e, in particolare, non può e non intende essere considerata associazione segreta secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Legge 25 gennaio 1982, numero 17 (c.d. Legge Anselmi), siccome: i) non occulta le proprie esistenza, finalità e attività; ii) fatto salvo il rispetto della normativa sulla cd. privacy, non rende sconosciuti nemmeno in parte e nemmeno reciprocamente i propri soci, cosicché l’elenco di coloro che sono stati, sono o saranno soci potrà essere rimesso alle pubbliche autorità che abbiano titolo di richiederlo e ne facciano legittimamente richiesta; iii) non svolge attività diretta a interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche e/o servizi pubblici di qualsiasi tipo e natura.