Distretto d’Italia approfondimento
Il “Distretto d’Italia” della “Gran Loggia dei Maestri Muratori del Marchio d’Inghilterra e delGalles e dei suoi Distretti e Logge d’Oltremare” con sede alla Mark Masons’ Hall, 86 St. James’s Street, Londra, SW1A 1PL, UK (di seguito, in breve, rispettivamente “Distretto d’Italia della GLMMM” e “GLMMM”), viene costituito a Roma il 19 giugno 2010 al Grand Hotel Parco dei Principi, dal Pro-Grand Master M.W. Brother John Hale, assistito da un team di Grandi Ufficiali della GLMMM.
La natura, lo scopo, le funzioni normative, amministrative e organizzative del Distretto d’Italia della GLMMM sono posti dalle Costituzioni e Regolamenti della GLMMM e, in via di subordine, dai Regolamenti Interni del Distretto.
Il Distretto d’Italia della GLMMM è un’associazione costituita all’interno della GLMMM, ai sensi dell’art. 69 delle Costituzioni e Regolamenti della GLMMM, allo scopo di diffondere e regolare la Libera Muratoria del Marchio e dei Marinai dell’Arca Reale nel territorio italiano secondo la tradizione inglese.
Il legale rappresentante dell’associazione è il Gran Maestro Distrettuale; l’assemblea associativa è la Gran Loggia Distrettuale; il Segretario dell’associazione è il Gran Segretario Distrettuale; il Tesoriere dell’associazione è il Gran Tesoriere Distrettuale. La Gran Loggia Distrettuale è composta dal Gran Maestro Distrettuale, dai Grandi Ufficiali Distrettuali in carica ed Ex e dai Maestri Venerabili, Sorveglianti e Supervisori di ogni Loggia del Distretto unitamente agli Ex Maestri Venerabili qualificati come da art. 5 delle Costituzioni e Regolamenti della GLMMM, che siano membri quotizzanti di Logge del Distretto. (artt. 70 e 73; art. 74; art. 77; art. 88).
Il funzionamento delle Logge del Distretto è regolato dagli articoli contenuti nella sezione VII (artt. 91-155) delle Costituzioni e Regolamenti della GLMMM e dai regolamenti interni di ogni Loggia, subordinati ai suddetti articoli. In particolare, le procedure di ammissione, affiliazione, riaffiliazione, visita, espulsione, esclusione e dimissioni sono regolate dagli artt. 134-146 e 148, oltre che dalle specifiche risoluzioni approvate dalla Gran Loggia Distrettuale.
Il Distretto d’Italia della GLMMM, poiché le sue Logge si riuniscono in territorio italiano, rispetta le leggi italiane afferenti le associazioni e, in particolare, non può e non intende essere considerata associazione segreta secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Legge 25 gennaio 1982, numero 17 (c.d. Legge Anselmi), siccome: i) non occulta le proprie esistenza, finalità e attività; ii) fatto salvo il rispetto della normativa sulla cd. privacy, non rende sconosciuti nemmeno in parte e nemmeno reciprocamente i propri soci, cosicché l’elenco di coloro che sono stati, sono o saranno soci potrà essere rimesso alle pubbliche autorità che abbiano titolo di richiederlo e ne facciano legittimamente richiesta; iii) non svolge attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche e/o servizi pubblici di qualsiasi tipo e natura.
I dati personali dei membri del Distretto d’Italia della GLMMM sono trattati in ottemperanza alle disposizioni in merito così come previste dalla GLMMM in accordo con la legislazione vigente nel Regno Unito e altresì, per i trattamenti che abbiano luogo in Italia, alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30.06.2003, numero 196 (e successive modificazioni/ integrazioni) in quanto e per quanto applicabili.